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Visualizzazione dei post da settembre 19, 2021

AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE

In questi giorni si discorre di patto sociale.  Governo e parti sociali dovranno incontrarsi per trovare possibili risposte ai problemi del paese post crisi.  Un nodo fondamentale è la presenza o meno dei partiti politici al grande e nobile tavolo.  Per millenni noti filosofi si sono interrogati sulla sua natura e origine. Di certo è un elemento necessario per legittimare il potere statale.  Dunque potremmo affermare che i rappresentanti politici che non sono titolari di cariche di governo non debbano partecipare.  Tuttavia la questione di fondo deve essere tutt'altra. In particolare per ben affrontare i problemi del paese e procedere ad una proposta di riforma convincente bisognerebbe agire con l'erudizione acquisita in secoli di storia e con competenza delle parti coinvolte.  È necessario apportare la miglior soluzione in un contesto dialogico dove prevalga il buon senso. Per una soluzione che sia equilibrata, dunque, non si deve guardare a questa opportunità con chiusura e r

RISARCIMENTO EXTRACONTRATTUALE : tutela effettiva o mero concetto?

Il sistema giuridico italiano conosce istituti di secolare creazione , la cui articolazione degli elementi dovrebbe garantire all 'individuo,mediante il sistema sanzionatorio, una forma di tutela . In particolare si discorre di responsabilità extracontrattuale o acquiliana.  L'impostazione del codice civile prevede che il fatto illecito ovvero il danno causato sia causalmente legato ad una situazione giuridica tutelata.  Partendo da questo presupposto si pone l 'attenzione su un concetto astratto e non su un soggetto-individuo. Tale situazione è palesemente ingiusta e di stampo egoistico, calcolata e improntata a vantaggio di pochi, ossia di coloro che possono avere pretese giuridiche.  Difatti spostando la tutela su una situazione giuridica e non sul soggetto-individuo la tutela diviene un concetto privo di funzione.  Ad esempio in materia di danno alla persona verrà maggiormente tutelato il ricco imprenditore danneggiato rispetto al modesto operaio.  È necessario pertanto

CONCETTO DI BENE

Un bene può definirsi tale quando ad esso può essere attribuito un valore certo e determinato.  Compito della dottrina giuridica è quello di stabilire una disciplina organica di fatti e concetti giuridici.  La definizione codicistica del concetto di bene, quale fonte di rapporti economico-giuridici,parte dal presupposto che il bene è una cosa che è oggetto di diritto (art. 810 cc). Tuttavia, a nostro parere l'impostazione è erronea. Il codice prosegue con la distinzione delle varie categorie di beni. L 'errore sta nel fatto che in siffatta definizione si tiene conto della cosa (bene) dal punto di vista di poter vantare o meno un diritto sulla stessa.  L'impostazione corretta è sicuramente diversa ovvero il bene deve essere definito dal punto di vista della sua utilità, solo in quel momento esiste la seria possibilità di creare una pretesa giuridica.  Di conseguenza una possibile definizione potrebbe essere quella di:"costituisce bene ogni cosa di certa e concreta utili

SENTIMENTO DI GENERE

Per un 'esistenza serena  bisogna saper apprezzare le qualità  del compagno di viaggio.  L'amore non sempre è l'esordio, non è un atto di pietà, ma coronamento del genere umano.  È necessario porre un sentimento reciproco  nel rapporto fra uomo e donna.